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Mar
21

Sulla base dell’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015, il termine decandenziale per la richiesta di rimborso o conguaglio degli importi d’integrazione salariale anticipati ai lavoratori, con riferimento ai trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto), o richiesti anticipatamente e non ancora conclusi entro tale data è fissato in 6 mesi.
Quindi per i trattamenti autorizzati prima di tale data i 6 mesi decorrono dal 24 settembre 2015, così il termine ultimo per la richiesta di rimborso o conguaglio è il 24 marzo 2016.
Invece per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015 il termine di scadenza, perentorio, va riferito al periodo della denuncia contributiva del mese di marzo 2016.



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