Con messaggio n.4885 del 2 dicembre 2016 l’Inps rende nota la modalità di pagamento delle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) quali l’assegno di solidarietà disciplinato dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016 e ordinario disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016.
In attesa delle istruzioni Uniemens che dovranno essere emanate per effettuare le operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento delle prestazioni di cui sopra è effettuato esclusivamente mediante il pagamento diretto da parte delle sede Inps competente, così da garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario di lavoro.
Con Circolare n.89 del 24 maggio 2016 l’Inps rende note le istruzioni operative per beneficiare del nuovo incentivo, denominato “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” che, nei limiti delle risorse specificamente stanziate, è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato (anche part time se con orario pari o superiore al 60% del normale orario), compresi i rapporti di apprendistato professionalizzante, effettuate nell’intero territorio nazionale, con esclusione della Provincia di Bolzano, dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 e riguarda lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare nell’ambito del Programma Garanzia Giovani entro il 31 gennaio 2016. Per usufruire dell’incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, utilizzando il modulo on-line – appositamente rivisitato – “GAGI”, disponibile sul sito internet www.inps.it.
Con Circolare n. 52 del 17 marzo 2016 l’Inps fornisce le istruzioni operative per poter fruire, in riferimento all’anno 2015, dello sgravio contributivo di cui dall’articolo 29 del d.l. 244/1995 e successive modifiche e integrazioni per gli operai a tempo pieno del settore edile.
In particolare rende note le condizioni di accessibilità al beneficio e le indicazioni per l’invio e la gestione delle istanze e compilazione della denuncia Uniemens.
Inoltre l’Inps precisa che il termine ultimo utile per poter fruire del beneficio contributivo è entro il 16 maggio 2016.
Con nota protocollo n.40/3223 del 11 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro fornisce indicazioni in merito al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e il Fondo di Integrazione Salariale.
In particolare le aziende che rientrano nella disciplina del fondo d’integrazione salariale (FIS) per il 2016 possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore (D.Lgs. n.148/2015) o di accedere alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.
Spetterà all’Inps verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti di cui sopra non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
Con Messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016, l’Inps conferma che dal 1° gennaio 2016 sono tenuti al versamento i datori di lavoro che risultavano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
La contribuzione per i datori di lavoro di cui sopra è pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori dipendenti. Tale contribuzione inoltre non risulta dovuta per i dirigenti.
L’applicazione della disciplina del FIS, estesa anche per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è subordinata all’adozione dello specifico decreto interministeriale di cui al co.4 dell’art. 28 del D.Lgs 148/2015.
Con Circolare Inps n.7 del 20/01/2016 l’Inps fornisce le nuove istruzioni amministrative nonché operative in merito alla competenza concessioria delle integrazioni salariali delle strutture territoriali dell’Inps.
In particolare a decorrere dal 1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede Inps territorialmente competente sulla base dei criteri definiti dall’art.16 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
Inoltre è definita che la nuova competenza viene esercitata su tutte le domande non ancora definite nel 2015 indipendentemente dalla riconducibilità alla vecchia o nuova disciplina.
Ai fini di un’esatta correlazione tra le sedi territorialmente competenti a ricevere la domanda e le unità produttive per le quali l’Azienda chiede le integrazioni salariali ordinarie, l’Istituto ricorda anche la definizione del concetto di “unità produttiva” di cui alla circolare Inps 197/2015 e, nell’ambito del settore edile, al messaggio 7336/2015.
Con Circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, l’Inps ha fornito i primi chiarimenti e relative indicazioni operative circa le novità in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria introdotte dal D.Lgs. n.148/2015, attuativo del Jobs Act.
L’Istituto si riserva di fornire in seguito ulteriori indicazioni in merito alla contribuzione relativa ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, sul nuovo regime di calcolo del contributo addizionale, nonché sulle modalità di conguaglio della contribuzione dovuta nei mesi decorsi dal 24 settembre.
Per quel che riguarda la presentazione delle domande di CIGO, il periodo intercorrente tra il 24 settembre 2015, data di pubblicazione del D.Lgs. n.148/2015 e il 2 dicembre 2015, data di pubblicazione della circolare Inps suindicata, è neutralizzato.
L’Inps, facendo seguito al parere fornito dal Ministero del lavoro del 6/8/2015 in risposta allo specifico quesito formulato dall’Istituto stesso, con messaggio n.6533 del 23 ottobre 2015 chiarisce che l’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con le riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli operanti in zone montane o svantaggiate.
Nel dettaglio l’Istituto precisa che l’esonero contributivo triennale è pertanto determinato per le giornate lavorate in zona “ordinaria”, mentre per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate è calcolata la riduzione contributiva, rispettivamente del 75% e del 68% ex art.9 della L. 67/1988.
A tale proposito l’Inps provvederà al ricalcolo dei contributi relativi al 1°trimestre 2015.
L’Inps, con messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, rende noto che a seguito della pubblicazione del D.lgs. 148/2015 è stato abrogato l’art.3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92 che riconosceva, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l’indennità all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), per quei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che fossero in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi purché ci fosse stato un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali.
A tale proposito, a partire dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del suddetto Decreto Legislativo, le prestazioni di indennità ASpI per lavoratori sospesi non potranno più essere erogate.
L’istituto precisa anche che le ”richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno conseguentemente essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015.
L’Inps con messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015 rende noto che, a seguito della mancata emanazione del Decreto Interministeriale volto a fissare la misura della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia, è stata confermata per il 2015 nella misura del 11,50%, come fissata per il 2014.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015.
Pertanto, con decorrenza dal 1° settembre le aziende edili che hanno diritto al beneficio potranno inoltrare l’istanza telematica avvalendosi esclusivamente del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto.