Con propria nota del 8 gennaio 2016 il Ministero del Lavoro, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 208/2015 (L.di Stabilità 2016) evidenzia la validità dei contratti di solidarietà stipulati dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione del trattamento di CIGS di cui alla L.236/1993 (c.d. contratti di solidarietà di tipo B); in particolare essi trovano applicazione:
– per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali, laddove i relativi accordi sindacali siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015;
– non oltre la data del 31 dicembre 2016 (anche nel caso in cui l’accordo preveda una scadenza successiva) se stipulati a partire dal 15 ottobre 2015.
Si rileva che in ogni caso per effetto del co.3 art.46 D.Lgs.148/2015 tale tipologia di contratti può essere stipulata fino al 30 giugno 2016 essendo abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2016, l’art. 5 del DL n. 148/1993.
In merito ai contratti di solidarietà, per le aziende soggette alla disciplina CIGS, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2015, l’INPS facendo seguito al proprio messaggio 5100 del 31 luglio 2015, con il messaggio n. 5292 dell’11 agosto 2015, comunica che il recupero degli arretrati dell’integrazione salariale aggiuntiva del 10% potrà essere effettuato anche con la denuncia Uniemens relativa alla mensilità di settembre 2015 oltre che con quelle di luglio e agosto come precedentemente comunicato.
Con circolare n. 15 del 22 aprile 2015 il Ministero del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti circa la concessione dello sgravio nella misura del 35% sulle retribuzioni percepite durante i periodi dei contratti di solidarietà per aziende CIGS, in caso di attivazione di questi contratti per aumentare la produttività aziendale o ridurre le inefficienze produttive o organizzative (Decreto Interministeriale n.83312/2014).
In particolare il Ministero evidenzia delle fattispecie di deroga al criterio cronologico di presentazione delle istanze, per quelle aziende che decorsi i primi 12 mesi, richiedano lo sgravio contributivo per ulteriori 12 mesi a fronte della proroga del contratto di solidarietà.
Con Circolare n. 8 del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro autorizza l’Inps, per le aziende rientranti nella normativa Cigs, ad erogare anche per il 2015 il trattamento di integrazione a favore dei lavoratori con contratto di solidarietà nella misura del 70% della mancata retribuzione (anziché l’importo fissato per legge del 60%).
L’aumento del 10%, a seguito della proroga di cui al Decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. G.U. 28 febbraio 2015, n. 49) è comunque confermato entro il limite delle risorse stanziate per un tetto massimo di 50 milioni di euro.
In riferimento all’applicazione dei contratti di solidarietà difensivi per aziende soggette alla disciplina CIGS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Circolare n. 32 del 19 dicembre 2014, fornisce chiarimenti circa la derogabilità della durata massima di applicazione. Il limite di 36 mesi di integrazione salariale fruibile nel quinquennio è superabile qualora vengano utilizzati i contratti di solidarietà come strumento di salvaguardia dei livelli occupazionali e quindi siano alternativi al ricorso di eventuali procedura di licenziamento collettivo.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 novembre 2014, il Decreto del Ministero del Lavoro n.85145 del 10 ottobre di modifica del precedente DM. N. 46448/2009 in materia di solidarietà per aziende soggette alla CIGS.
Il Ministero rende nota la possibilità di superare il limite massimo di durata del trattamento di integrazione salariale di 36 mesi nell’arco del quinquennio, per ciascuna unità produttiva, oltre che nel caso in cui si faccia ricorso alla stipula di un contratto di solidarietà come strumento alternativo alla procedura di dichiarazione di mobilità, anche qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità.
Contratti di solidarietà e richieste di riduzione contributiva: chiarimenti del Ministero del Lavoro
Con Circolare n. 23 del 26 settembre 2014, il Ministero del Lavoro, ha reso note le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva disciplinata dall’art. 6, comma 4 del D.L. n. 510/96, e di cui al Decreto interministeriale n. 83312/2014 del 7/7/2014, pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro a favore delle aziende che hanno stipulato, a far data dal 21/3/2014 o hanno in essere, contratti di solidarietà ai sensi della L. 863/84 (contratti di tipo 1) con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% e che abbiano individuato strumenti per il miglioramento della produttività o un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Le domande di riduzione contributiva devono essere inoltrate entro 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla pubblicazione della circolare per i contratti in essere, tramite il sito www.lavoro.gov.it – percorso Lavoro/ammortizzatori sociali/contratti di solidarietà tipo 1 – alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione nonché all’Inps tramite mail all’indirizzo specificato nello stesso sito.