Con propria nota del 8 gennaio 2016 il Ministero del Lavoro, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 208/2015 (L.di Stabilità 2016) evidenzia la validità dei contratti di solidarietà stipulati dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione del trattamento di CIGS di cui alla L.236/1993 (c.d. contratti di solidarietà di tipo B); in particolare essi trovano applicazione:
– per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali, laddove i relativi accordi sindacali siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015;
– non oltre la data del 31 dicembre 2016 (anche nel caso in cui l’accordo preveda una scadenza successiva) se stipulati a partire dal 15 ottobre 2015.
Si rileva che in ogni caso per effetto del co.3 art.46 D.Lgs.148/2015 tale tipologia di contratti può essere stipulata fino al 30 giugno 2016 essendo abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2016, l’art. 5 del DL n. 148/1993.
Con il D.Lgs.148 del 14 settembre 2015 pubblicato in G.U il 23 settembre 2015 è stata riordinata la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare sono state introdotte novità importanti in merito alla Cassa integrazione Guadagni e ai Fondi di Solidarietà.
Fornendo le prime indicazioni in merito l’INPS con messaggio n. 5919 del 24/09/2015 informa che le nuove norme si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre di quest’anno, data di entrata in vigore del decreto e le domande ad essi riferite dovranno essere corredate, mediante specifico file in formato CSV da un elenco dei lavoratori interessati alla sospensione e dal numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale; ai trattamenti pregressi continueranno invece ad applicarsi le norme previgenti. L’Istituto, con il medesimo messaggio, si riserva di illustrare le disposizioni contenute nella riforma con una apposita circolare che sarà pubblicata sul sito web istituzionale.
Con il decreto è stata infatti fatta la revisione dei criteri di concessione ed utilizzo oltre che la revisione delle aliquote di contribuzione dedicate alla cassa integrazione, da una parte attraverso la riduzione degli oneri contributivi ordinari a finanziamento della CIG e della CIGS e, dall’altra attraverso un aumento del contributo addizionale in caso di effettivo utilizzo dello strumento di integrazione salariale.
La nuova disciplina porta all’allargamento della platea di soggetti beneficiari, grazie anche all’intervento dei fondi di solidarietà.
Con circolare n. 15 del 22 aprile 2015 il Ministero del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti circa la concessione dello sgravio nella misura del 35% sulle retribuzioni percepite durante i periodi dei contratti di solidarietà per aziende CIGS, in caso di attivazione di questi contratti per aumentare la produttività aziendale o ridurre le inefficienze produttive o organizzative (Decreto Interministeriale n.83312/2014).
In particolare il Ministero evidenzia delle fattispecie di deroga al criterio cronologico di presentazione delle istanze, per quelle aziende che decorsi i primi 12 mesi, richiedano lo sgravio contributivo per ulteriori 12 mesi a fronte della proroga del contratto di solidarietà.
L’Inps, con Circolare n. 70 del 7 aprile 2015 rende note le disposizioni operative per poter fruire delle riduzioni contributive per i datori di lavoro soggetti alla disciplina della CIGS, che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi tra il 1° gennaio 2006 e il 30 giungo 2008.
La riduzione contributiva è determinata nella misura del 25% o del 35% sulla parte dei contributi a carico del datore di lavoro, per ogni lavoratore che in detto periodo, abbia avuto una riduzione dell’orario di lavoro pari a più del 20% o del 30% dell’orario ordinario.
Lo sgravio ,comunque alternativo a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto a qualunque altro titolo dall’ordinamento, aumenta rispettivamente al 30% ed al 40% per le imprese operanti nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento Cee n.1260/1999.
L’Inps previa richiesta delle aziende interessate, e successiva attribuzione del codice di autorizzazione “7K” prevede la possibilità di recuperare l’importo in Uniemens con codice “L900” fino al 16 luglio 2015.
Con Circolare n. 8 del 20 marzo 2015, il Ministero del Lavoro autorizza l’Inps, per le aziende rientranti nella normativa Cigs, ad erogare anche per il 2015 il trattamento di integrazione a favore dei lavoratori con contratto di solidarietà nella misura del 70% della mancata retribuzione (anziché l’importo fissato per legge del 60%).
L’aumento del 10%, a seguito della proroga di cui al Decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. G.U. 28 febbraio 2015, n. 49) è comunque confermato entro il limite delle risorse stanziate per un tetto massimo di 50 milioni di euro.
In riferimento all’applicazione dei contratti di solidarietà difensivi per aziende soggette alla disciplina CIGS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Circolare n. 32 del 19 dicembre 2014, fornisce chiarimenti circa la derogabilità della durata massima di applicazione. Il limite di 36 mesi di integrazione salariale fruibile nel quinquennio è superabile qualora vengano utilizzati i contratti di solidarietà come strumento di salvaguardia dei livelli occupazionali e quindi siano alternativi al ricorso di eventuali procedura di licenziamento collettivo.