Con Circolare n.22/E dell’11 luglio 2014 l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni dettagliate ed esempi pratici sulla compilazione del modello F24 nelle situazioni di recupero del bonus fiscale. In particolare sia in caso di debito che di credito il codice tributo da utilizzare è sempre il 1655 con periodo di riferimento corrispondente al periodo di erogazione o di recupero; viene inoltre precisato che tale codice tributo può essere utilizzato anche nel 2015 per erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015 o comunque a conguaglio (entro il 28/2), con esposizione in questi ultimi casi in F24 del mese di riferimento 12/2014.
E’ stata pubblicata nella G.U. n.143 del 23 giugno 2014 la Legge n.89/2014 di conversione con modificazioni del D.L. n.66/2014 istitutivo del bonus fiscale, tra le cui modifiche si rileva la ridefinizione della modalità di recupero del bonus da parte del sostituto d’imposta, ora prevista mediante l’istituto della compensazione; rimangono esclusi gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato, per i quali permangono invece le indicazioni iniziali dello scomputo sulle ritenute e sui contributi previdenziali.
Con Circolare n.67 del 29/5/2014 l’Inps è intervenuta nuovamente sul bonus Irpef di cui all’art.1 D.L.66/2014 per indicare le modalità di calcolo che verranno seguite dall’Istituto stesso per il riconoscimento del bonus sulle prestazioni a sostegno del reddito con pagamento diretto.