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Set
1

L’Inps con messaggio n. 5336 del 17 agosto 2015 rende noto che, a seguito della mancata emanazione del Decreto Interministeriale volto a fissare la misura della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia, è stata confermata per il 2015 nella misura del 11,50%, come fissata per il 2014.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015.
Pertanto, con decorrenza dal 1° settembre le aziende edili che hanno diritto al beneficio potranno inoltrare l’istanza telematica avvalendosi esclusivamente del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto.



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Set
3

Con il Messaggio n. 6534 dell’ 11 agosto 2014, l’Istituto ricorda che, per l’anno 2014, non è intervenuto il decreto interministeriale che fissa la misura della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia; pertanto a decorrere dal 1° settembre 2014, le aziende edili potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2013, pari al 11,50%. Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014.

Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto.



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