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Lug15
Con Circolare n.22/E dell’11 luglio 2014 l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni dettagliate ed esempi pratici sulla compilazione del modello F24 nelle situazioni di recupero del bonus fiscale. In particolare sia in caso di debito che di credito il codice tributo da utilizzare è sempre il 1655 con periodo di riferimento corrispondente al periodo di erogazione o di recupero; viene inoltre precisato che tale codice tributo può essere utilizzato anche nel 2015 per erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015 o comunque a conguaglio (entro il 28/2), con esposizione in questi ultimi casi in F24 del mese di riferimento 12/2014.
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Lug2
Con il Messaggio n. 5658 del 27 giugno 2014, l’Istituto rende noto che la graduatoria delle istanze accolte relative al beneficio di 190 euro introdotto in conseguenza della mancata proroga, per l’anno 2013, delle disposizioni sull’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori oggetto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e dei connessi benefici è pubblicata all’interno del Cassetto previdenziale Aziende e Cassetto previdenziale Aziende agricole.
I datori di lavoro potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi dovuti per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2014 (sistema UNIEMENS) oppure se con la denuncia relativa al secondo trimestre 2014 se operanti con il sistema DMAG.
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Lug1
Ulteriore proroga per la disciplina transitoria dell’apprendistato per il settore Metalmeccanica, Oreficeria e Odontotecnica artigianato: con specifico accordo, siglato in data 27/06/2014, sono stati ulteriormente prorogati a tutto il 30/09/2014gli effetti della disciplina transitoria dell’apprendistato, originariamente introdotti dall’accordo interconfederale del 3/05/2012 e già precedentemente prorogati con accordo del 15/04/2014 (nostra notizia del 19/04/2014).
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Giu25
E’ stata pubblicata nella G.U. n.143 del 23 giugno 2014 la Legge n.89/2014 di conversione con modificazioni del D.L. n.66/2014 istitutivo del bonus fiscale, tra le cui modifiche si rileva la ridefinizione della modalità di recupero del bonus da parte del sostituto d’imposta, ora prevista mediante l’istituto della compensazione; rimangono esclusi gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato, per i quali permangono invece le indicazioni iniziali dello scomputo sulle ritenute e sui contributi previdenziali.