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Mag13
In relazione al rinnovo contrattuale siglato in data 30/03/2015, le Parti, con incontro del 11/05/2015, hanno redatto le definitive tabelle retributive, rese pubbliche da parte di Confcommercio. Si evidenzia che tali tabelle riportano alcune esplicite rettifiche centesimali riguardanti le decorrenze retributive previste dal novembre 2015 e successive.
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Mag12
Con il Decreto del 27 marzo 2014, il Ministero del Lavoro ha reso note le indicazioni operative utili alla gestione delle comunicazioni obbligatorie da trasmettere al CO attraverso il modello “UNILAVCong” per i lavoratori dipendenti di imprese agricole, anche cooperative, ed ha inoltre indicato che i soggetti obbligati ad effettuarle sono l’impresa capogruppo, il proprietario o il soggetto individuato da uno specifico accordo e dal contratto di rete stesso.
La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, ad integrazione e semplificazione di quanto sopra, con Lettera circolare n. 7671 del 6 maggio 2015, ha reso noti ulteriori chiarimenti in riferimento ai soggetti di cui sopra che, oltre ad effettuare le comunicazioni obbligatorie, devono anche provvedere alla gestione di tutti gli adempimenti amministrativi derivanti all’instaurarsi del rapporto di lavoro (busta paga , LUL, Uniemens…). -
Mag12
In data 8/05/2015 le sigle di rappresentanza delle associazioni cooperative operanti nel settore del facchinaggio, trasporto, logistica e movimentazione merci hanno chiuso con CGIL CISL e UIL la vertenza per il rinnovo del relativo CCNL. Il verbale di accordo sottoscritto prevede il superamento dell’istituto della gradualità, la corresponsione di un importo di Una Tantum in due tranches a luglio e dicembre 2015 ed infine l’introduzione di un sistema di flessibilità nell’applicazione dei permessi relativi a rol ed ex festività.
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Mag4
In data 15/04/2015 è stato sottoscritto un accordo che disciplina i congedi parentali su base oraria per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche della piccola e media industria aderenti a CONFAPI. L’accordo recepisce le disposizioni previste dall’art. 1, comma 339, della Legge 228/2012 e stabilisce che il congedo parentale può essere usufruito a ore, con un minimo di 2 ore, riproporzionate per i rapporti part-time e che la fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore, nel mese di utilizzo, ad una giornata lavorativa, pari a 8 ore. L’accordo fornisce un modulo prestabilito per la richiesta di utilizzo dei congedi orari da parte del lavoratore, che deve avvenire in forma scritta con un anticipo di almeno 15 giorni.