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Nov10
In data 3/11/2015 è stato sottoscritto un accordo per la riorganizzazione dei profili professionali previsti, con l’intento di adeguare le professionalità ai cambiamenti che il settore sta attraversando. L’accordo, che fa seguito a quello del 26/03/2014 valido per monosale e multisale, sostiutisce fin da subito l’art. 3 del CCNL 25/11/2011.
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Nov3
Con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015 l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti circa la cumulabilità del congedo parentale con altri riposi o permessi. In particolare il congedo parentale ad ore è incumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità anche se richiesti per figli differenti, fatto salvo diversa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche a livello aziendale. L’Inps precisa che tale incumulabilità è data dall’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro quindi il congedo parentale in modalità oraria essenzialmente è utilizzato nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa. Compatibile, invece la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità (quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104).
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Nov2
Con Risoluzione n.92/E del 30 ottobre u.s., l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello chiarisce che per le missioni fuori dal territorio comunale in cui ha sede dell’azienda, il rimborso chilometrico riconosciuto per la distanza tra l’abitazione del lavoratore e la località di missione non è imponibile ai sensi dell’art.51 comma 5 secondo periodo del Tuir se è inferiore rispetto alla distanza tra la sede dell’azienda e la località di missione, se invece è superiore la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’art.51 comma 1 del Tuir.
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Ott27
Con Comunicato stampa del 26 ottobre u.s., l’Agenzia delle Entrate informa del nuovo servizio nel canale telematico Civis, per la correzione direttamente online degli errori commessi nella compilazione dei modelli F24. Per accedere è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e la modifica può essere fatta a condizione che la delega risulti già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria, riguardi tributi gestiti dall’Agenzia, sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l’anno della richiesta e presenti almeno un tributo non abbinato.