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Feb10
In data 04/02/2016 è stato sottoscritto dalle parti un accordo integrativo del rinnovo contrattuale sottoscritto in data 25/07/2014. In fase di stesura definitiva le parti hanno rilevato un disallineamento nella ripartizione degli aumenti contrattualmente stabiliti. In relazione a tale aspetto è stata stabilita la corresponsione di una Una Tantum in tranche unica con le retribuzioni del mese di febbraio 2016. Sono state inoltre determinate nuove tabelle retributive per tutti i settori coperti (ad esclusione del settore abbigliamento, confezioni, pelli e cuoio) in relazione alle decorrenze febbraio 2016 e maggio 2016.
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Feb5
In data 5/02/2016 è stato sottoscritto un verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl valido per i dipendenti di industrie alimentari. L’accordo, che decorre dal 12/2015 e scadrà il 30/11/2019, ha previsto aumenti dei minimi con decorrenza 1/2016, 10/2016, 10/2017, 10/2018 e 9/2019, nuovi importi a titolo di elemento di garanzia retributiva a decorrere dal 1/2016. Sono state inoltre introdotte alcune novità alla disciplina dei seguenti istituti: lavoro a tempo parziale, orario di lavoro, congedi per maternità. Infine, in tema di assistenza sanitaria integrativa, risulta posticipata al 1/06/2020 la data in cui il lavoratore potrà partecipare alla contribuzione al fondo FASA con una quota a proprio carico.
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Feb4
In data 27/01/2016 è stato sottoscritto un accordo teso a dettare la disciplina specifica per il personale medico imbarcato sulle navi. Tale accordo, valido dal 1/01/2016 al 31/12/2017, costituisce una parte speciale del CCNL dell’industria armatoriale privata. Con l’accordo vengono indicati i livelli di riferimento e gli importi di indennità speciale per il direttore di servizio sanitario di bordo, primo medico aggiunto e secondo medico aggiunto.
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Gen29
Con Messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016, l’Inps conferma che dal 1° gennaio 2016 sono tenuti al versamento i datori di lavoro che risultavano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
La contribuzione per i datori di lavoro di cui sopra è pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori dipendenti. Tale contribuzione inoltre non risulta dovuta per i dirigenti.
L’applicazione della disciplina del FIS, estesa anche per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è subordinata all’adozione dello specifico decreto interministeriale di cui al co.4 dell’art. 28 del D.Lgs 148/2015.