L’Inps, con Circolare n. 70 del 7 aprile 2015 rende note le disposizioni operative per poter fruire delle riduzioni contributive per i datori di lavoro soggetti alla disciplina della CIGS, che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi tra il 1° gennaio 2006 e il 30 giungo 2008.
La riduzione contributiva è determinata nella misura del 25% o del 35% sulla parte dei contributi a carico del datore di lavoro, per ogni lavoratore che in detto periodo, abbia avuto una riduzione dell’orario di lavoro pari a più del 20% o del 30% dell’orario ordinario.
Lo sgravio ,comunque alternativo a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto a qualunque altro titolo dall’ordinamento, aumenta rispettivamente al 30% ed al 40% per le imprese operanti nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento Cee n.1260/1999.
L’Inps previa richiesta delle aziende interessate, e successiva attribuzione del codice di autorizzazione “7K” prevede la possibilità di recuperare l’importo in Uniemens con codice “L900” fino al 16 luglio 2015.
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8