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L’Istituto precisa che “Nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre”. In sostanza i datori di lavoro potranno versare entro novembre il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014 senza applicazione di interessi.