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Con interpello n. 28 del 7 novembre 2014, la Direzione Generale per l’attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in riferimento all’art.55, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, che nel dettaglio riconosce il diritto alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso.
Nello specifico, il Ministero precisa che la suddetta norma si riferisce alle dimissioni volontarie presentate entro un anno di vita del bambino nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento come disciplinato dall’art. 54 del D.lgs. n. 151/2001, periodo, tra l’latro, in cui la lavoratrice o il lavoratore hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.



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