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Ott
27

L’Inps, facendo seguito al parere fornito dal Ministero del lavoro del 6/8/2015 in risposta allo specifico quesito formulato dall’Istituto stesso, con messaggio n.6533 del 23 ottobre 2015 chiarisce che l’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con le riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli operanti in zone montane o svantaggiate.
Nel dettaglio l’Istituto precisa che l’esonero contributivo triennale è pertanto determinato per le giornate lavorate in zona “ordinaria”, mentre per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate è calcolata la riduzione contributiva, rispettivamente del 75% e del 68% ex art.9 della L. 67/1988.
A tale proposito l’Inps provvederà al ricalcolo dei contributi relativi al 1°trimestre 2015.



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