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L’INPS con propria circolare n. 153 del 2/12/2014 rende note le istruzioni operative per l’effettiva fruizione della riduzione contributiva del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro a favore delle aziende che hanno stipulato, a far data dal 21/3/2014 o hanno in essere, contratti di solidarietà ai sensi della L. 863/84 – contratti di tipo 1 – con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% e che abbiano individuato strumenti per il miglioramento della produttività o un piano di investimenti finalizzato a superare le insufficienze gestionali o del processo produttivo e di cui già alla circolare n. 23 del 26 settembre 2014 del Ministero del Lavoro e al Decreto interministeriale n. 83312/2014 del 7/7/2014 ex DL 34 del 20 marzo 2014.
L’Istituto precisa che i datori di lavoro ai quali è stata concessa l’autorizzazione (riferita al periodo max marzo – dicembre 2014) con specifico provvedimento della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, attribuirà lo specifico codice autorizzazione “1W”. I datori di lavoro operanti con il sistema Uniemens potranno fruire dei benefici relativi alla mensilità di dicembre 2014 con il codice causale L929 mentre le operazioni di conguaglio degli arretrati relativi al periodo marzo – novembre 2014 potranno essere effettuate entro il 16 marzo 2015 con il codice causale L930.



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