Con propria nota del 8 gennaio 2016 il Ministero del Lavoro, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 208/2015 (L.di Stabilità 2016) evidenzia la validità dei contratti di solidarietà stipulati dalle imprese non rientranti nel campo di applicazione del trattamento di CIGS di cui alla L.236/1993 (c.d. contratti di solidarietà di tipo B); in particolare essi trovano applicazione:
– per l’intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali, laddove i relativi accordi sindacali siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015;
– non oltre la data del 31 dicembre 2016 (anche nel caso in cui l’accordo preveda una scadenza successiva) se stipulati a partire dal 15 ottobre 2015.
Si rileva che in ogni caso per effetto del co.3 art.46 D.Lgs.148/2015 tale tipologia di contratti può essere stipulata fino al 30 giugno 2016 essendo abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2016, l’art. 5 del DL n. 148/1993.
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