Contratti di solidarietà e richieste di riduzione contributiva: chiarimenti del Ministero del Lavoro
Con Circolare n. 23 del 26 settembre 2014, il Ministero del Lavoro, ha reso note le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva disciplinata dall’art. 6, comma 4 del D.L. n. 510/96, e di cui al Decreto interministeriale n. 83312/2014 del 7/7/2014, pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro a favore delle aziende che hanno stipulato, a far data dal 21/3/2014 o hanno in essere, contratti di solidarietà ai sensi della L. 863/84 (contratti di tipo 1) con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% e che abbiano individuato strumenti per il miglioramento della produttività o un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Le domande di riduzione contributiva devono essere inoltrate entro 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla pubblicazione della circolare per i contratti in essere, tramite il sito www.lavoro.gov.it – percorso Lavoro/ammortizzatori sociali/contratti di solidarietà tipo 1 – alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione nonché all’Inps tramite mail all’indirizzo specificato nello stesso sito.