Con Circolare n. 82 del 23 aprile 2015 l’Inps fornisce le istruzioni operative per la liquidazione, da parte dei datori di lavoro, della Qu.I.R. in busta paga ai lavoratori che ne facciano richieste nonché le modalità di compilazione del flusso Uniemens.
Al riguardo l’Istituto indica che l’utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici per l’erogazione della Qu.I.R. è valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015: appare quindi preclusa la possibilità di ottenere la liquidazione della quota maturata nei mesi di marzo e aprile anche in relazione alla data di entrata in vigore del DPCM n. 29/2015 (3 aprile 2015).
In data 17/04/2015 è stata sottoscritta una ipotesi per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da studi professionale e dalle strutture che svolgono attività professionali. L’accordo decorre dal 1/04/2015 e scadrà il 31/03/2018. Sono previsti aumenti retributivi a decorrere da aprile 2015, da gennaio 2016, da settembre 2016, da marzo 2017 e da settembre 2017.
L’Inps, con circolare n. 76 del 14 aprile 2015 fornisce le istruzioni operative circa la Convenzione che lo stesso Istituto ha firmato con le rappresentanze sindacali CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL. UIL.
In particolare l’Inps fornisce istruzioni operative circa l’ottenimento del codice di autorizzazione utile alla trasmissione mensile dei dati relativi ai lavoratori iscritti alle Associazioni sindacali firmatarie i CCNL dell’industria applicati in azienda e in merito alla compilazione della denuncia Uniemens per l’acquisizione dei dati relativi alle rappresentanze sindacali come definito dalla Convenzione stessa.
L’Inps, con circolare n. 79 del 16 aprile 2015, chiarisce l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale ex articolo 3, comma 19, Legge n. 92/2012.
L’Istituto precisa che per le imprese operanti nel settore dell’artigianato nonché per le Confederazioni di settore e per le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento non trova applicazione il Fondo residuale in quanto trova applicazione lo specifico Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato.
Non rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale le Università non statali legalmente riconosciute in quanto tali organismi hanno natura giuridica di enti pubblici non economici.
In riferimento invece alle imprese di gestione esattoriale che svolgono attività di riscossione risulta invece applicato il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.
Per le imprese esercenti attività di trasporto presso l’Inps è stato istituito il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico. le aziende che non esercitano attività di trasporto pubblico dovranno pertanto essere iscritte al Fondo di solidarietà residuale Inps.
Inoltre, da ultimo, l’Inps rende noto che, facendo seguito delle precisazioni del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b), relativamente ai dipendenti con Tipo Contribuzione “19” e Tipo “29” – rispettivamente lavoratori soci svantaggiati di cooperative sociali e lavoratori non soci svantaggiati dipendenti di cooperative sociali ex art. 4 co.3 L. n. 381/1991, sono esentati anche dalla contribuzione al Fondo di solidarietà residuale in questione.
Facendo seguito al proprio messaggio n. 6534 del 11/8/2014 e alla pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne definisce la misura (G.U. n. 53 del 5 marzo 2015), con Circolare n. 75 del 10 aprile 2015 l’Inps fornisce le istruzioni operative per poter fruire, in riferimento all’anno 2014, dello sgravio contributivo di cui all’art. 29 del DL 244 del 23/6/1995.
In particolare rende note le condizioni di accessibilità al beneficio e le indicazioni per l’invio e la gestione delle istanze e compilazione della denuncia Uniemens.
Inoltre l’Inps precisa che il termine ultimo utile per poter fruire del beneficio contributivo è entro il 16 giugno 2015
In data 31/03/2015 è stato sottoscritto un accordo per la modifica della disciplina del lavoro a termine per il personale non dirigente dell’Ente nazionale per le strade ANAS.
In data 10/04/2015 è stato rinnovato il CCNL per i dipendenti dalle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura. L’accordo decorre dal 1/01/2015 e scadrà il 31/12/2017. Sono previsti aumenti retributivi da aprile 2015, aprile 2016 e aprile 2017.
Vi comunichiamo che Essepaghe sarà presente in qualità di Sponsor al 1° Congresso Regionale Veneto dei Consulenti del Lavoro, che si terrà il 23 e 24 Aprile 2015 presso il Centro Congressi “A. Luciani” di Padova.
L’evento, dal titolo “Ripensare il lavoro”, vedrà la presenza di importanti ospiti sia legati alla Categoria che al mondo politico.
Qualora vogliate partecipare all’evento, sarà gradita occasione per incontrarci presso il nostro stand.
In data 2/04/2015 è stata sottoscritta una ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali. L’accordo decorre dal 1/01/2013 e scadrà il 31/12/2015. Sono previsti aumenti retributivi a decorrere dal 1/07/2015 oltre alla corresponsione di Una Tantum con le mensilità di giugno e novembre 2015.
L’Inps, con Circolare n. 70 del 7 aprile 2015 rende note le disposizioni operative per poter fruire delle riduzioni contributive per i datori di lavoro soggetti alla disciplina della CIGS, che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi tra il 1° gennaio 2006 e il 30 giungo 2008.
La riduzione contributiva è determinata nella misura del 25% o del 35% sulla parte dei contributi a carico del datore di lavoro, per ogni lavoratore che in detto periodo, abbia avuto una riduzione dell’orario di lavoro pari a più del 20% o del 30% dell’orario ordinario.
Lo sgravio ,comunque alternativo a qualsiasi forma di beneficio contributivo previsto a qualunque altro titolo dall’ordinamento, aumenta rispettivamente al 30% ed al 40% per le imprese operanti nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento Cee n.1260/1999.
L’Inps previa richiesta delle aziende interessate, e successiva attribuzione del codice di autorizzazione “7K” prevede la possibilità di recuperare l’importo in Uniemens con codice “L900” fino al 16 luglio 2015.