In data 3/11/2015 è stato sottoscritto un accordo per la riorganizzazione dei profili professionali previsti, con l’intento di adeguare le professionalità ai cambiamenti che il settore sta attraversando. L’accordo, che fa seguito a quello del 26/03/2014 valido per monosale e multisale, sostiutisce fin da subito l’art. 3 del CCNL 25/11/2011.
Con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015 l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti circa la cumulabilità del congedo parentale con altri riposi o permessi. In particolare il congedo parentale ad ore è incumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità anche se richiesti per figli differenti, fatto salvo diversa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche a livello aziendale. L’Inps precisa che tale incumulabilità è data dall’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro quindi il congedo parentale in modalità oraria essenzialmente è utilizzato nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa. Compatibile, invece la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità (quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104).
Con Risoluzione n.92/E del 30 ottobre u.s., l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello chiarisce che per le missioni fuori dal territorio comunale in cui ha sede dell’azienda, il rimborso chilometrico riconosciuto per la distanza tra l’abitazione del lavoratore e la località di missione non è imponibile ai sensi dell’art.51 comma 5 secondo periodo del Tuir se è inferiore rispetto alla distanza tra la sede dell’azienda e la località di missione, se invece è superiore la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’art.51 comma 1 del Tuir.
Con Comunicato stampa del 26 ottobre u.s., l’Agenzia delle Entrate informa del nuovo servizio nel canale telematico Civis, per la correzione direttamente online degli errori commessi nella compilazione dei modelli F24. Per accedere è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e la modifica può essere fatta a condizione che la delega risulti già acquisita nella banca dati dell’Anagrafe Tributaria, riguardi tributi gestiti dall’Agenzia, sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l’anno della richiesta e presenti almeno un tributo non abbinato.
L’Inps, facendo seguito al parere fornito dal Ministero del lavoro del 6/8/2015 in risposta allo specifico quesito formulato dall’Istituto stesso, con messaggio n.6533 del 23 ottobre 2015 chiarisce che l’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con le riduzioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli operanti in zone montane o svantaggiate.
Nel dettaglio l’Istituto precisa che l’esonero contributivo triennale è pertanto determinato per le giornate lavorate in zona “ordinaria”, mentre per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate è calcolata la riduzione contributiva, rispettivamente del 75% e del 68% ex art.9 della L. 67/1988.
A tale proposito l’Inps provvederà al ricalcolo dei contributi relativi al 1°trimestre 2015.
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze, con Decreto 13 ottobre 2015, ha reso noti i settori e le professioni, limitatamente al settore privato, caratterizzati da una significativa disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per i quali è possibile beneficiare per il 2016 della riduzione contributiva del 50% dei contributi per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi di cui all’articolo 4, comma 11 della Legge n. 92/2012.
Si ricorda che per poter beneficiare dell’incentivo, i datori di lavoro interessati devono compilare l’apposito modulo di istanza on line “92-2012”, disponibile nel sito dell’Inps, al Cassetto previdenziale aziende e aziende agricole.
In data 15/10/2015 è stato sottoscritto dalle parti un accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti all’industria chimica (e vari sottosettori). L’accordo decorre dal 1/01/2016 e scadrà il 31/12/2018: sono previsti aumenti retributivi a partire dal mese di gennaio 2017, oltre ad ulteriori aspetti di carattere economico (premio presenza, premio di partecipazione, elemento perequativo, maggiorazioni per lavoro notturno). Infine l’accordo ha provveduto a sostituire l’ultimo aumento retributivo stabilito dal precedente accordo (22/09/2012) e decorrente dal mese di ottobre 2015, con un corrispondente E.D.R. che sarà erogato fino al 31/12/2016. Sono state infine stabilite alcune novità in tema di contrattazione integrativa e previdenza integrativa con decorrenza 1/03/2017.
Con accordo datato 11/09/2015 le Parti firmatarie del CCNL Servizi assistenziali UNEBA assumono l’impegno di differire il termine per l’attivazione dell’assistenza sanitaria integrativa al 1/11/2015.
In data 18/09/2015 è stato sottoscritto dalle parti un accordo per il rinnovo della parte economica del CCNL 7/12/1999 valido per i dipendenti da case di produzione cineaudiovisiva addetti alle troupes per la produzione di filmati. L’accordo che indica i nuovi minimi proposti (senza specifica indicazione della relativa decorrenza), si inserisce nell’ambito della più ampia trattativa di rinnovo che verrà ripresa entro il 15/10/2015.
L’Inps, con messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, rende noto che a seguito della pubblicazione del D.lgs. 148/2015 è stato abrogato l’art.3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92 che riconosceva, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l’indennità all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), per quei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che fossero in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi purché ci fosse stato un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali.
A tale proposito, a partire dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del suddetto Decreto Legislativo, le prestazioni di indennità ASpI per lavoratori sospesi non potranno più essere erogate.
L’istituto precisa anche che le ”richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno conseguentemente essere presentate, al più tardi, fino alla data del 12 ottobre 2015, corrispondente al 20° giorno successivo al 23 settembre 2015.