Con il D.Lgs.148 del 14 settembre 2015 pubblicato in G.U il 23 settembre 2015 è stata riordinata la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare sono state introdotte novità importanti in merito alla Cassa integrazione Guadagni e ai Fondi di Solidarietà.
Fornendo le prime indicazioni in merito l’INPS con messaggio n. 5919 del 24/09/2015 informa che le nuove norme si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 24 settembre di quest’anno, data di entrata in vigore del decreto e le domande ad essi riferite dovranno essere corredate, mediante specifico file in formato CSV da un elenco dei lavoratori interessati alla sospensione e dal numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale; ai trattamenti pregressi continueranno invece ad applicarsi le norme previgenti. L’Istituto, con il medesimo messaggio, si riserva di illustrare le disposizioni contenute nella riforma con una apposita circolare che sarà pubblicata sul sito web istituzionale.
Con il decreto è stata infatti fatta la revisione dei criteri di concessione ed utilizzo oltre che la revisione delle aliquote di contribuzione dedicate alla cassa integrazione, da una parte attraverso la riduzione degli oneri contributivi ordinari a finanziamento della CIG e della CIGS e, dall’altra attraverso un aumento del contributo addizionale in caso di effettivo utilizzo dello strumento di integrazione salariale.
La nuova disciplina porta all’allargamento della platea di soggetti beneficiari, grazie anche all’intervento dei fondi di solidarietà.
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