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Con messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015 l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti circa la cumulabilità del congedo parentale con altri riposi o permessi. In particolare il congedo parentale ad ore è incumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità anche se richiesti per figli differenti, fatto salvo diversa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, anche a livello aziendale. L’Inps precisa che tale incumulabilità è data dall’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro quindi il congedo parentale in modalità oraria essenzialmente è utilizzato nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa. Compatibile, invece la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità (quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104).



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