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Apr
17

L’Inps, con circolare n. 79 del 16 aprile 2015, chiarisce l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale ex articolo 3, comma 19, Legge n. 92/2012.
L’Istituto precisa che per le imprese operanti nel settore dell’artigianato nonché per le Confederazioni di settore e per le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento non trova applicazione il Fondo residuale in quanto trova applicazione lo specifico Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato.
Non rientrano nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà residuale le Università non statali legalmente riconosciute in quanto tali organismi hanno natura giuridica di enti pubblici non economici.
In riferimento invece alle imprese di gestione esattoriale che svolgono attività di riscossione risulta invece applicato il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.
Per le imprese esercenti attività di trasporto presso l’Inps è stato istituito il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico. le aziende che non esercitano attività di trasporto pubblico dovranno pertanto essere iscritte al Fondo di solidarietà residuale Inps.
Inoltre, da ultimo, l’Inps rende noto che, facendo seguito delle precisazioni del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b), relativamente ai dipendenti con Tipo Contribuzione “19” e Tipo “29” – rispettivamente lavoratori soci svantaggiati di cooperative sociali e lavoratori non soci svantaggiati dipendenti di cooperative sociali ex art. 4 co.3 L. n. 381/1991, sono esentati anche dalla contribuzione al Fondo di solidarietà residuale in questione.



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