Con la circolare n. 19/2014 del 11 settembre 2014, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 83473 del 01/08/2014 e pubblicato in data 4 agosto 2014, alla luce delle disposizioni normative di cui all’articolo 4, comma 2, decreto legge 54/2013, convertito nella legge 85/2013, il Ministero del Lavoro individua i criteri concessivi e le procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga: è consentita ancora la concessione di trattamenti salariali in deroga in attesa che si perfezioni il sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali. Tra i vari aspetti, precisandone i criteri di concessione il Ministero chiarisce che in riferimento alla cassa integrazione guadagni in deroga il requisito soggettivo (anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi ridotta, per il solo 2014, ad almeno 8 mesi – criterio quindi più restrittivo rispetto ai 3 mesi richiesti dalla normativa previgente -) si applica alle prestazioni concesse i base agli accordi stipulati successivamente alla data del 4 agosto 2014. Possono richiedere il trattamento esclusivamente le imprese di cui all’art. 2082 c.c.; al riguardo il Ministero chiarisce che rientrano nell’ambito di applicazione anche i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083
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